Il marchio comunitario D.O.P. (Denominazione d’Origine Protetta) identifica un prodotto agricolo e alimentare in cui tutte le fasi del processo produttivo, dalla raccolta in campo al confezionamento, sono realizzate nell’ambito di un’area geografica ben delimitata.
Il prodotto a Denominazione di Origine Protetta è sempre sottoposto a controlli sul campo, verifiche documentali, analisi sensoriali e chimico-fisiche e solamente al termine di questo percorso di controllo un olio può fregiarsi del prezioso marchio comunitario. Grazie alla collaborazione tra Consorzio di Tutela ed Ente di Certificazione, ora sulle bottiglie dell’Olio D.O.P. Riviera Ligure (il controllo è effuttuato da Camere di Commercio Liguri), il consumatore troverà anche un contrassegno numerato giallo in grado di fornire la rintracciabilità della filiera.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell’8 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2005 le Camere di Commercio di Genova, Savona, Imperia e La Spezia sono state confermate per la durata di 3 anni, quali Autorità pubbliche incaricate di espletare le funzioni di controllo previste dal Reg. CEE 2081/92.
A partire dal 20 settembre 2005, per tanto, l’attività di controllo è regolata da una nuova procedura che individua e separa nettamente le figure di produttore/olivicoltore, intermediario, frantoiano e confezionatore.
Al fine di consentire una continuità operativa il nuovo Piano di Controllo prevede una procedura semplificata che permette l’inserimento nel nuovo sistema di controllo con valenza triennale.
Pertanto i produttori, frantoiani e confezionatori, già inseriti nel precedente sistema di controllo, interessati a certificare l’olio DOP, dalla campagna 2005-2006, devono provvedere a presentare domanda di inserimento nel nuovo sistema di controllo entro
10 novembre 2005
prorogato al 16 dicembre 2005
e comunque, per beneficiare della procedura agevolata, non oltre il 31 dicembre 2005 – prorogato al 30 giugno 2006.
Si precisa infine che:
a) ai produttori già inseriti nel precedente Piano di confermare la volontà di assoggettamento al nuovo Piano presentando all’Ufficio Certificazione della Camera di Commercio competente il mod. B1 compilato e firmato solo nei punti da 1 a 6/a e 14, senza la presentazione della documentazione accompagnatoria (se a suo tempo trasmessa agli Ispettorati).
L’assoggettamento al nuovo sistema di Controllo, da parte dei produttori, nella forma semplificata è utilizzabile solo nel caso in cui si verifichi una totale corrispondenza fra gli oliveti gestiti dal produttore che intende assoggettare a quelli attualmente iscritti all’Albo degli oliveti.
Nel caso in cui il produttore intenda cancellare dei terreni già iscritti questi dovranno essere indicati nei punti 7 e 8 di informazione sugli oliveti, mentre l’iscrizione di nuovi terreni segue l’iter procedurale ordinario previsto per le nuove iscrizioni e pertanto tali terreni non possono essere inclusi per la campagna in corso ma solo per la prossima campagna (presentazione della richiesta d’inserimento nel sistema di controllo entro il 30 giugno dell’anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto).
b) I frantoiani già iscritti nell’Elenco per la lavorazione delle olive DOP, tenuto dalla Regione Liguria, dovranno confermare la volontà di assoggettamento al nuovo Piano, presentando all’Ufficio Certificazione della Camera di Commercio competente il mod. B1 compilato e firmato nei punti da 1 a 4, 9, 12, 13 e 14, corredato con la documentazione accompagnatoria (Allegati A 1.2) o autocertificazione.
c) I confezionatori già iscritti nell’Elenco tenuto dal nostro Ente, dovranno confermare la volontà di assoggettamento al nuovo Piano, presentando all’Ufficio Certificazione della Camera di Commercio competente il mod. B1 compilato e firmato nei punti da 1 a 4, 10, 12, 13 e 14 , corredato con la documentazione accompagnatoria (Allegati A 1.2) o autocertificazione.
L’ elemento fondamentale per la tracciabilità del prodotto introdotta dal nuovo Piano di Controllo è la “dichiarazione di accompagnamento prodotto” (Mod. B4) che deve essere rilasciato da tutti i soggetti (produttori, intermediari e frantoiani) nel momento della cessione di una partita di prodotto (olive, olio) e deve essere trasmessa dall’acquirente (intermediario, produttore e confezionatore) alla Camera di Commercio per la validazione entro 15 giorni dall’acquisizione. Si precisa che anche i passaggi interni allo stesso soggetto che assomma più figure sono sottoposti alla stessa disciplina (vale a dire ad esempio comunicazione del produttore che frange in proprio che l’olio è presso il proprio frantoio).

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